Decreto Sicurezza, Che Cosa Prevede (ex d.d.l. 1660)

Modificato il 30/05/2025

(video a fondo pagina)

Il decreto sicurezza è un decreto legge che introduce nuovi reati e nuove norme su questioni che toccano da vicino la vita di tutti i giorni di noi cittadini. In questo video ci occuperemo delle parti più interessanti e controverse del decreto, parlandone nel modo più sintetico e comprensibile possibile.

E allora… Decreto Sicurezza, #TELOSPIEGO!

Che cos’è un decreto legge

Innanzitutto: che cos’è un “decreto legge”?

Normalmente le leggi vengono scritte e approvate dal parlamento (ovvero dalla camera dei deputati e dal senato della repubblica) e, in casi di necessità e urgenza, quando il normale processo farebbe perdere troppo tempo,

il governo (ovvero il presidente del consiglio e i suoi ministri) possono emettere un tipo di provvedimento speciale, il DECRETO LEGGE appunto.

Questo decreto ha la stessa forza di una legge ed entra in vigore subito, ma è valido solo per 60 giorni, poi il testo deve per forza passare per il parlamento per essere votato e, se i parlamentari non lo approvano, perde efficacia.

Venendo al caso specifico qual era l’urgenza? Non lo sappiamo…

Secondo i critici del governo, in questo caso non c’era nessuna urgenza, e il governo ha voluto solo aggirare il dibattito in parlamento, forzando gravemente i principi democratici.

La maggioranza però respinge queste accuse, affermando in sostanza che lo Stato non potesse più aspettare e che alcuni dei punti che il decreto tocca andavano affrontati subito.

Art 10 : occupazioni abitative

Questo articolo di fatto crea un nuovo tipo di reato per chi occupa una casa ma anche per chi coopera nell’occupazione.

Questo reato si chiama “occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui” e prevede una pena da 2 a 7 anni di carcere.

Chi critica questo articolo pensa che sia fondamentalmente inutile, perché esistono già diversi reati che puniscono le occupazioni abusive, ma hanno pene più basse.

Chi questa legge l’ha pensata invece ritiene che il nuovo reato potrà servire come un forte deterrente.

Art 14 : blocco stradale

Un altro degli articoli più controversi è l’articolo 14 relativo ai blocchi stradali, o come viene chiamato dai critici, la “norma anti-gandhi”.

Chi blocca una strada con il proprio corpo prima veniva punito con una semplice multa, con questo decreto invece potrebbe essere condannato fino a 1 mese di carcere se agisce da solo, o da 6 mesi a 2 anni di carcere se il blocco stradale è fatto da più persone, come avviene di solito nei casi di protesta.

Secondo il governo la norma servirà da deterrente e ridurrà i blocchi stradali di protesta.

Secondo i critici la norma limita la libertà di manifestare il proprio dissenso in maniera pacifica.

Art 18: restrizioni alla cannabis light

Passiamo ora all’art 18 del d.l. sicurezza, che di fatto rende illegale ogni attività legata alle infiorescenze della canapa, compresa la cannabis light priva di thc, che da qualche anno si vende legalmente in Italia.

In concreto, il decreto impedisce di vendere, lavorare, distribuire, trasportare e consegnare le infiorescenze, anche se già essiccate o tritate. Lo stesso divieto vale per tutti i prodotti che le contengono, come estratti, oli e resine.

L’obiettivo dichiarato della norma è di evitare che il consumo di questi prodotti possa alterare lo stato psicofisico delle persone, mettendone a rischio la salute e l’incolumità.

La decisione però ha scatenato forti proteste da parte degli operatori del settore e dei consumatori di cannabis light, che accusano il governo di voler imporre un divieto puramente ideologico e proibizionista.

Art 26 e 27: reato di rivolta nelle carceri, anche con resistenza passiva

Passiamo ora all’articolo 26, che introduce il reato di «rivolta all’interno di un istituto penitenziario».

In pratica chi, all’interno di un carcere, partecipi ad una rivolta, in gruppi di 3 o più persone, verrà punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

L’articolo 27 prevede norme simili per le rivolte che avvengono nei C.P.R (i centri per migranti irregolari).

Inoltre la legge specifica che “costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva“.

I sostenitori del decreto affermano che la legge contribuirà a portare ordine in carcere, un luogo dove i detenuti spesso sfogano la frustrazione con comportamenti aggressivi.

I critici sostengono invece che si tratti di un modo per soffocare più facilmente le proteste dei detenuti e che, di fronte a un forte disagio nelle carceri, causato soprattutto dal sovraffollamento e dalle pessime condizioni di vita, la reazione non è quella di legiferare per risolvere i problema, ma di intervenire in modo repressivo.

ART 31: servizi segreti

L’art 31, riguarda i servizi segreti: inizialmente, prima che diventasse un decreto, il disegno di legge istituiva l’obbligo per le pubbliche amministrazioni (come ospedali e università) di collaborare con i servizi, fornendo informazioni anche in violazione delle leggi sulla privacy.

Dopo forti proteste, questa parte però è stata rimossa, ecco quello che rimane: semplificando molto, prima di questo decreto, la legge prevedeva che gli agenti dei servizi segreti potessero commettere alcuni tipi di reati senza venire puniti dalla legge se questi reati erano commessi al fine di tutelare la sicurezza nazionale. Ad esempio un agente dei servizi che, per infiltrarsi in una cellula terroristica, deve dimostrare la sua lealtà rubando.

Naturalmente la legge metteva dei limiti a questa regola e alcuni reati sono sempre stati off-limits, ma con la nuova legge contenuta nel decreto sicurezza, alla lista dei reati “perdonabili” viene aggiunta la possibilità di “dirigere e organizzare associazioni terroristiche o finalizzate all’eversione dell’ordine democratico”.

Questo vuol dire che se prima gli agenti dei servizi potevano solo infiltrarsi nelle organizzazioni terroristiche come semplici membri, oggi potrebbero diventare loro stessi i capi di un’associazione sovversiva.

Questo ha spaventato molto i critici del decreto perché una modifica del genere rischia di rendere possibile il ritorno di pratiche molto torbide messe in atto nella storia italiana, come quelle usate durante la cosiddetta “strategia della tensione”, in cui si ipotizza che parte dei servizi segreti si sia inserito nei direttivi di associazioni terroristiche al fine di destabilizzare il paese.

I promotori del decreto dicono però che queste sono esagerazioni, messe in piedi dall’opposizione solo per screditare il governo.

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E allora… Decreto Sicurezza, #TELOSPIEGO!

Che cos’è un decreto legge

Innanzitutto: che cos’è un “decreto legge”?

Normalmente le leggi vengono scritte e approvate dal parlamento (ovvero dalla camera dei deputati e dal senato della repubblica) e, in casi di necessità e urgenza, quando il normale processo farebbe perdere troppo tempo,

il governo (ovvero il presidente del consiglio e i suoi ministri) possono emettere un tipo di provvedimento speciale, il DECRETO LEGGE appunto.

Questo decreto ha la stessa forza di una legge ed entra in vigore subito, ma è valido solo per 60 giorni, poi il testo deve per forza passare per il parlamento per essere votato e, se i parlamentari non lo approvano, perde efficacia.

Venendo al caso specifico qual era l’urgenza? Non lo sappiamo…

Secondo i critici del governo, in questo caso non c’era nessuna urgenza, e il governo ha voluto solo aggirare il dibattito in parlamento, forzando gravemente i principi democratici.

La maggioranza però respinge queste accuse, affermando in sostanza che lo Stato non potesse più aspettare e che alcuni dei punti che il decreto tocca andavano affrontati subito.

Art 10 : occupazioni abitative

Questo articolo di fatto crea un nuovo tipo di reato per chi occupa una casa ma anche per chi coopera nell’occupazione.

Questo reato si chiama “occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui” e prevede una pena da 2 a 7 anni di carcere.

Chi critica questo articolo pensa che sia fondamentalmente inutile, perché esistono già diversi reati che puniscono le occupazioni abusive, ma hanno pene più basse.

Chi questa legge l’ha pensata invece ritiene che il nuovo reato potrà servire come un forte deterrente.

Art 14 : blocco stradale

Un altro degli articoli più controversi è l’articolo 14 relativo ai blocchi stradali, o come viene chiamato dai critici, la “norma anti-gandhi”.

Chi blocca una strada con il proprio corpo prima veniva punito con una semplice multa, con questo decreto invece potrebbe essere condannato fino a 1 mese di carcere se agisce da solo, o da 6 mesi a 2 anni di carcere se il blocco stradale è fatto da più persone, come avviene di solito nei casi di protesta.

Secondo il governo la norma servirà da deterrente e ridurrà i blocchi stradali di protesta.

Secondo i critici la norma limita la libertà di manifestare il proprio dissenso in maniera pacifica.

Art 18: restrizioni alla cannabis light

Passiamo ora all’art 18 del d.l. sicurezza, che di fatto rende illegale ogni attività legata alle infiorescenze della canapa, compresa la cannabis light priva di thc, che da qualche anno si vende legalmente in Italia.

In concreto, il decreto impedisce di vendere, lavorare, distribuire, trasportare e consegnare le infiorescenze, anche se già essiccate o tritate. Lo stesso divieto vale per tutti i prodotti che le contengono, come estratti, oli e resine.

L’obiettivo dichiarato della norma è di evitare che il consumo di questi prodotti possa alterare lo stato psicofisico delle persone, mettendone a rischio la salute e l’incolumità.

La decisione però ha scatenato forti proteste da parte degli operatori del settore e dei consumatori di cannabis light, che accusano il governo di voler imporre un divieto puramente ideologico e proibizionista.

Art 26 e 27: reato di rivolta nelle carceri, anche con resistenza passiva

Passiamo ora all’articolo 26, che introduce il reato di «rivolta all’interno di un istituto penitenziario».

In pratica chi, all’interno di un carcere, partecipi ad una rivolta, in gruppi di 3 o più persone, verrà punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

L’articolo 27 prevede norme simili per le rivolte che avvengono nei C.P.R (i centri per migranti irregolari).

Inoltre la legge specifica che “costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva“.

I sostenitori del decreto affermano che la legge contribuirà a portare ordine in carcere, un luogo dove i detenuti spesso sfogano la frustrazione con comportamenti aggressivi.

I critici sostengono invece che si tratti di un modo per soffocare più facilmente le proteste dei detenuti e che, di fronte a un forte disagio nelle carceri, causato soprattutto dal sovraffollamento e dalle pessime condizioni di vita, la reazione non è quella di legiferare per risolvere i problema, ma di intervenire in modo repressivo.

ART 31: servizi segreti

L’art 31, riguarda i servizi segreti: inizialmente, prima che diventasse un decreto, il disegno di legge istituiva l’obbligo per le pubbliche amministrazioni (come ospedali e università) di collaborare con i servizi, fornendo informazioni anche in violazione delle leggi sulla privacy.

Dopo forti proteste, questa parte però è stata rimossa, ecco quello che rimane: semplificando molto, prima di questo decreto, la legge prevedeva che gli agenti dei servizi segreti potessero commettere alcuni tipi di reati senza venire puniti dalla legge se questi reati erano commessi al fine di tutelare la sicurezza nazionale. Ad esempio un agente dei servizi che, per infiltrarsi in una cellula terroristica, deve dimostrare la sua lealtà rubando.

Naturalmente la legge metteva dei limiti a questa regola e alcuni reati sono sempre stati off-limits, ma con la nuova legge contenuta nel decreto sicurezza, alla lista dei reati “perdonabili” viene aggiunta la possibilità di “dirigere e organizzare associazioni terroristiche o finalizzate all’eversione dell’ordine democratico”.

Questo vuol dire che se prima gli agenti dei servizi potevano solo infiltrarsi nelle organizzazioni terroristiche come semplici membri, oggi potrebbero diventare loro stessi i capi di un’associazione sovversiva.

Questo ha spaventato molto i critici del decreto perché una modifica del genere rischia di rendere possibile il ritorno di pratiche molto torbide messe in atto nella storia italiana, come quelle usate durante la cosiddetta “strategia della tensione”, in cui si ipotizza che parte dei servizi segreti si sia inserito nei direttivi di associazioni terroristiche al fine di destabilizzare il paese.

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